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D.L. 24/12/2003 n. 3551. Per garantire la continuità assistenziale e fronteggiare l'emergenza infermieristica, le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 1, 1-bis, 2, 3, 4, 5 e 6, del Decreto-Legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 gennaio 2002, n. 1, sono prorogate al 31 dicembre 2004, in armonia con le disposizioni recate in materia di assunzioni dai provvedimenti di finanza pubblica. Art. 17. Privatizzazione, trasformazione e fusione di enti pubblici 1. Il termine di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, è prorogato al 31 dicembre 2004, limitatamente agli enti di cui alla tabella A del medesimo Decreto legislativo per i quali non sia intervenuto il prescritto Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e, in caso di fusione o unificazione strutturale, il regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della Legge 23 agosto 1988, n. 400. 1-bis. Il termine di sessanta giorni di cui all'articolo 5, comma 26, del Decreto- Legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326, entro il quale il personale già dipendente dalla Cassa depositi e prestiti può richiedere l'attivazione delle procedure di mobilità, è differito al 31 luglio 2004. Il collocamento del personale proveniente dai ruoli della Cassa depositi e prestiti è effettuato entro il predetto termine, ferme restando le modalità previste al citato articolo 5, comma 26, anche in soprannumero nel limite complessivo di trenta unità, con priorità per i dipendenti già in servizio presso gli uffici periferici. All'o- nere derivante dalle conseguenti assunzioni, si provvede, nel limite massimo di 1.200.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2004, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3, comma 54, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa. Art. 18. Definizione transattiva delle controversie per opere pubbliche di competenza dell'ex Agensud 1. Al comma 2 dell'articolo 9-bis del Decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004». Art. 19. Funzionamento del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio, Molise 1. Nelle more della definizione della nuova pianta organica e della conclusione delle procedure concorsuali per la copertura delle conseguenti vacanze, al fine di garantire il necessario funzionamento del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, i contratti individuali in essere alla data del 31 dicembre 2003, sono prorogati di ventiquattro mesi. 2. La proroga di cui al comma 1 opera nel limite del contributo speciale previsto per il Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, per gli anni 20032004- 2005, dall'articolo 94, comma 12, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289. Art. 20. Proroga e completamento degli interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici e da altre calamità 1. I termini di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2002, dell'8 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 14 novembre 2002, del 12 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 18 settembre 2003, nonchè il termine di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 6 ottobre 2003, relativo agli eventi atmosferici nel territorio della provincia di Massa Carrara, sono prorogati al 31 dicembre 2005; per la prosecuzione degli interventi disposti in attuazione dei predetti provvedimenti il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che i soggetti competenti possono stipulare allo scopo; a tale fine sono autorizzati due limiti di impegno di 5 milioni di euro ciascuno a decorrere rispettivamente dagli anni 2005 e 2006. I predetti mutui possono essere stipulati con la Banca europea per gli investimenti, la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del (( testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al )) Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Alla ripartizione dei limiti d'impegno si provvede con ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, d'intesa con le regioni interessate. Le norme contenute nel presente (( comma )) entrano in vigore il primo gennaio 2004. 2. All'onere di cui al comma 1, pari ad euro 5.000.000 per l'anno 2005 e ad euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 1, della Legge 1 agosto 2002, n. 166, così come rifinanziata dall'articolo 4, comma 176, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350. Art. 20-bis. Proroga degli interventi nei comuni del Friuli-Venezia Giulia e della provincia di Bologna colpiti da calamità naturali ((1. I termini di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2003, relativo ai gravi eventi alluvionali verificatisi il 29 agosto 2003 nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia ed al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 6 ottobre 2003, relativo agli eventi sismici verificatisi il 14 settembre 2003 nel territorio della provincia di Bologna, sono prorogati al 30 giugno 2005; per la prosecuzione degli interventi disposti in attuazione, rispettivamente, dei predetti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri a) il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che il commissario delegato nominato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3309 dell'11 settembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 18 settembre 2003, può stipulare allo scopo; a tal fine è autorizzato il limite di impegno di 12,5 milioni di euro dall'anno 2005. I predetti mutui possono essere stipulati con la Banca europea per gli investimenti, la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Al relativo onere, pari a 12,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per gli anni 2005 e 2006, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambi- to dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti b) è autorizzata la spesa per l'anno 2004 di euro 12 milioni al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.)) Art. 21. Concessioni autostradali ((1. In presenza di un nuovo piano di interventi aggiuntivi, comportante rilevanti investimenti, l'intervallo temporale tra revisioni successive della formula tariffaria, relativamente al parametro X, di cui alla delibera del CIPE n. 319 del 20 dicembre 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 1996, può essere fissato in un periodo fino a dieci anni. Con delibera del CIPE è accertata la rilevanza degli investimenti previsti nel nuovo piano. 2. La congrua remunerazione degli investimenti aggiuntivi, come definiti ai sensi dei commi 1 e 7, al piano finanziario vigente dei concessionari autostradali viene calcolata sulla base di un ritorno sul capitale investito addizionale pari al WACC (Costo medio ponderato delle fonti di finanziamento), attraverso la predisposizione di piani di convalida economica per ogni singolo nuovo investimento, utilizzando il metodo dell'attualizzazione dei flussi di cassa. 3. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del presente Decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sottopone al CIPE una proposta intesa a integrare gli standard di qualità e le modalità di misurazione e verifica dei relativi livelli, con l'obiettivo di migliorare qualità e sicurezza del servizio, fluidità in itinere e qualità ambientale. La formulazione integrativa dovrà basarsi su rilevazioni oggettive e verificabili dei risultati ottenuti. Essa dovrà essere resa operativa in tempo utile a permetterne l'applicazione alle scadenze previste dagli impegni contrattuali vigenti o a far tempo dal loro rinnovo. 4. Le modifiche delle convenzioni vigenti, anche laddove comportino variazioni o modificazioni al piano degli investimenti e al parametro X della formula di adeguamento tariffario di cui alla citata delibera del CIPE n. 319 del 20 dicembre 1996, sono approvate con Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 5. Il concessionario provvede a comunicare al concedente, entro il 30 settembre di ogni anno, le variazioni tariffarie. Il concedente provvede a verificare, nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della predetta comunicazione, la correttezza delle variazioni tariffarie. Fermo restando quanto sopra stabilito, in presenza di un nuovo piano di interventi aggiuntivi, comportante rilevanti investimenti, il concessionario provvede a comunicare al concedente entro il 15 novembre di ogni anno la componente investimenti del parametro X relativo a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi, che va ad integrare le variazioni tariffarie comunicate dal concessionario entro il 30 settembre. Il concedente provvede a verificare nei quindici giorni successivi al ricevimento della predetta comunicazione la correttezza delle suddette integrazioni tariffarie. 6. Le variazioni tariffarie, come sopra determinate, sono comunicate tempestivamente dal concedente ai Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze e si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo. 7. Il IV atto aggiuntivo alla vigente convenzione tra ANAS e Autostrade S.p.a., ora Autostrade per l'Italia S.p.a., stipulato il 23 dicembre 2002, è approvato a tutti gli effetti con Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ai soli fini di tale atto aggiuntivo, lo stesso subordina l'applicazione del primo incremento tariffario annuale relativo a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi all'approvazione del relativo progetto ai sensi della vigente normativa; i successivi incrementi tariffari annuali devono essere applicati in funzione del progressivo stato di avanzamento dei lavori di realizzazione del singolo intervento.)) Art. 22. Gestione dei servizi di trasporto ferroviario 1. I servizi ferroviari di interesse regionale e locale, con esclusione dei servizi automobilistici integrativi di cui all'articolo 8 del Decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, per i quali non risulti raggiunto almeno il rapporto dello 0,35 tra ricavi del traffico e costi operativi del trasporto al netto di quelli di infrastruttura, continuano ad essere affidati, unitamente alla gestione delle stesse infrastrutture, alle aziende che attualmente li svolgono, fino al 31 dicembre 2004, nell'ambito dei finanziamenti esistenti a legislazione vigente. |
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